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Datore di lavoro assolto per inesigibilità del comportamento alternativo dovuto.



Una breve riflessione in merito ad una pronuncia assolutoria della Corte di Appello di Torino, sezione III penale, depositata in data 1 giugno 2023, resa nell’ambito di un procedimento penale per infortunio sul lavoro ove il datore di lavoro è stato assistito dall’Avv. Carlotta Gribaudi del team di Legale231.


I concreti contorni della vicenda fattuale in esame rendono dubbia la possibilità di rimuovere un rimprovero nei confronti di Tizio che risulti rispettoso del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Costituzione, in quanto il breve lasso di tempo durante il quale è intervenuta la nomina del predetto come Amministratore Unico della società X (5 giugno 2017), la firma sull’aggiornamento del DVR (30 giugno 2017), predisposto dall’RSPP che da anni affiancava l’attività imprenditoriale della famiglia, e la data in cui è occorso l’infortunio (8 settembre 2017), rendono quanto mai incerto che il prevenuto potesse in concreto rilevare tali carenze ed uniformarsi alla regola cautelare violata”.


Di tal che la mera posizione soggettiva di garante dell’integrità fisica dei propri dipendenti ricoperta dall’odierno imputato nel momento in cui la persona offesa ha sofferto la lesione non può dirsi sufficiente sul piano dell’elemento soggettivo a giustificare la sua responsabilità penale per l’evento lesivo contestato onde evitare di trasmodare in una sorta di responsabilità oggettiva da posizione”.


La Corte d’Appello di Torino con un’articolata motivazione, ribadendo il principio di esigibilità della condotta doverosa, citando diverse pronunce della Cassazione tra cui le Sezioni unite n. 38343 del 2014, e le sentenze n. 22628/2022 sez. IV, n. 1096/2020 sez. IV, n. 33548/2022 sez. IV, assolve l’Amministratore Unico datore di lavoro perché, valutato il contesto in cui aveva luogo l’infortunio, non poteva ritenersi esigibile in concreto la condotta doverosa asseritamente omessa da parte del prevenuto.


L’organo giudicante ribadisce che il datore di lavoro, quale principale garante della sicurezza dei lavoratori, deve non solo formare sulle procedure corrette ed informare i lavoratori sui rischi, previamente individuati, connessi allo svolgimento delle loro mansioni e all’utilizzo dei macchinari, bensì anche mettere a disposizione degli stessi macchinari dotati dei prescritti ed adeguati sistemi di protezione contro gli infortuni.


Nel caso di specie, argomenta la Corte, la macchina certamente non era dotata dei dispositivi di protezione pure previsti nel manuale d’uso e di istruzioni e carente, per non dire assente, risultava essere stata sia la formazione che l’informazione ricevuta dal lavoratore rispetto al suo utilizzo.


E nondimeno, le emergenze istruttorie hanno consentito di addivenire ad una pronuncia assolutoria, visto il concreto contesto ove ha avuto luogo l’infortunio.


Nel caso di specie la Corte di Appello ha tenuto in buon conto e valorizzato il principio di esigibilità, ed anche di personalità della responsabilità penale, perché “diversamente opinando, si porrebbe in capo al datore di lavoro un’inaccettabile responsabilità penale di posizione, tale da sconfinare in responsabilità oggettiva, in luogo di una invece fondata sull’esigibilità del comportamento dovuto” (Cass. Pen. n. 20833/2019).


Venendo ai fatti di causa, la nomina dell’imputato come Amministratore Unico risaliva al 5 giugno 2017, ed in tal veste egli in data 30 giugno firmava l’aggiornamento del DVR, risultato carente per generica valutazione del rischio palesatosi nell’infortunio occorso alla persona offesa in data 8 settembre 2017.


ll breve lasso di tempo intercorso tra la nomina formale (5 giugno), la firma dell’aggiornamento del DVR (30 giugno) e l’infortunio (8 settembre), non consentono, ad avviso della Corte di Appello, di addivenire ad una pronuncia di responsabilità penale, proprio perché non è irragionevole che in tale minimo intervallo di tempo l’imputato abbia potuto “fare affidamento” sulla completezza ed adeguatezza del DVR, specie considerando che trattavasi solo di aggiornamento di quelli precedentemente adottati, tenuto soprattutto conto che era stato predisposto dal consulente esterno nonché RSPP dell’Azienda, che da numerosi anni forniva la propria professionalità a servizio della famiglia nella redazione di simile documento.


Un eventuale comportamento alternativo avrebbe preteso che l’imputato, nelle poche settimane intercorse tra l’assunzione della carica di A.U. e il verificarsi del sinistro, andando contro le valutazioni di un tecnico che già aveva in precedenza predisposto il DVR, comprendesse e rilevasse l’inadeguatezza del macchinario e le carenze del DVR.

Carenze e difettosità che rispetto ad entrambi gli aspetti non apparivano di agevole e immediata percezione e rilevazione.


Alla luce di queste considerazioni, nonostante le carenze ravvisabili nel DVR per la mancata previsione e valutazione del rischio specifico, e la deficitaria formazione ed informazione in ordine all’uso in sicurezza della macchina protagonista dell’infortunio, la Corte di Appello ha ritenuto che la condotta tenuta dall’imputato non apparisse meritevole di risposta sanzionatoria poiché non esigibile in concreto il comportamento alternativo dovuto.




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