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Legale231

ARCHIVIAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PER AVERE ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO IL MODELLO 231

Aggiornato il: 15 nov 2020

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, in data 29 gennaio 2020, ha disposto l’archiviazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 231/2001 nei confronti di una società indagata nell'ambito di un procedimento penale per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 in relazione ad alcuni episodi corruttivi commessi da soggetti apicali, nonostante la sentenza di condanna delle persone fisiche coinvolte. 1. LA VICENDA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PENALE Il procedimento penale a carico delle persone fisiche vedeva indagati, in concorso tra loro, per i reati di cui agli artt. 318, 319 e 321 c.p.:

  • i soggetti apicali di una società (Presidente e Consigliere di Amministrazione delegato), quali corruttori, per aver promesso e/o consegnato somme di denaro ad un pubblico ufficiale, Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prima dell’Ufficio di Como e poi di Varese) per il tramite della mediazione corruttiva di tre professionisti;

  • i tre professionisti, quali mediatori della conclusione degli accordi corruttivi ed esecutori materiali della consegna delle somme di denaro al pubblico ufficiale da cui ottenevano indebite riduzioni delle pretese erariali e la “protezione” nella verifica fiscale in corso nei confronti dei loro clienti;

  • il pubblico ufficiale, per il sistematico asservimento dei poteri e delle funzioni, nonché per compiere e aver compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), indisponibilità della pretesa tributaria e riserva di legge (artt. 23 e 53 Cost.). In particolare perché adottava una risoluzione al fine di ottenere indebite riduzioni del debito erariale dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi dalla società coinvolta e siglava accoglimento integrale di un’istanza di mediazione presentata dal professionista per conto del titolare dell’impresa.

La vicenda processuale trae origine dall'arresto dei commercialisti della società e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Como per il reato di corruzione propria. Successivamente, il Presidente e il Consigliere Delegato della società si presentavano spontaneamente al Pubblico Ministero al fine di chiarire la loro posizione e ammettevano le loro responsabilità in merito agli episodi corruttivi.

Veniva così avviato un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nei confronti della società in relazione all’art. 25 del Decreto. I vertici della società venivano condannati per corruzione ex artt. 318, 319 e 321 c.p. All’esito delle indagini il Pubblico Ministero ha potuto accertare l'assoluta estraneità dell'ente rispetto alla vicenda corruttiva poiché si è trattata di un’ipotesi in cui gli amministratori della società hanno eluso i controlli e le procedure aziendali interne. Come è noto, l’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001, in caso di reato commesso da soggetto apicale, prevede che l'ente non risponda dell’illecito se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). Nel caso di specie, le indagini hanno consentito di verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla norma citata. 2. L'ADOZIONE E L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO E L'IDONEITA' DELLO STESSO A PREVENIRE REATI DELLA SPECIE DI QUELLO VERIFICATOSI Scorrendo il testo del provvedimento di archiviazione è possibile apprezzare l'effettiva valenza, sul piano del ragionamento giuridico, della prova dell'efficacia pratica del Modello 231. Ruolo centrale nell'iter decisionale del Magistrato è stato rivestito, infatti, non soltanto dalla mera adozione del Modello, ma dalla presenza delle seguenti condizioni:

  • l'efficace attuazione del Modello da parte della società;

  • l'idoneità della struttura dello stesso a prevenire i reati della stessa specie di quelli commessi mediante la previsione di specifiche prassi operative, di procedure e protocolli di controllo;

  • l'efficace attività di vigilanza svolta dall'OdV;

  • l'elusione fraudolenta dei controlli esistenti.

Viene innanzitutto evidenziato che "la società è dotata di un idoneo ed efficace modello […] che, nella parte speciale, prevede specifiche prassi, procedure e protocolli operativi con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, che in particolare vietano:

  • «l'elargizione di promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità»;

  • «pagare una parcella maggiorata a legali in contatto con Organi giudiziari, affinché condizionino favorevolmente l’esito di un processo a carico della Società»".

Il richiamo è alla parte speciale del Modello dedicata ai reati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

3. L’EFFICACE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ODV Il Pubblico Ministero nel provvedimento evidenzia anche la corretta operatività dell’Organismo di Vigilanza che, a seguito dell’avviso di accertamento fiscale, aveva approfondito la vicenda attraverso interviste, flussi informativi ed attività di audit come è emerso dai verbali dell’OdV. Inoltre, notiziato dell’apertura del procedimento penale, l’OdV aveva richiesto formalmente informazioni ai vertici amministrativi dell’epoca, acquisendo chiarimenti, oltre ai verbali di interrogatorio resi dai soggetti indagati innanzi alla Procura di Como. L’Organismo di Vigilanza ha pertanto esercitato correttamente ed efficacemente le proprie funzioni. 4. L’ELUSIONE FRAUDOLENTA DEL MODELLO Dall’esame degli atti di indagine è emerso chiaramente come i due amministratori avessero eluso fraudolentemente i controlli interni, le procedure ed il Modello 231 adottato dalla Società commettendo il reato in totale autonomia, con strumenti propri ed estranei all'organizzazione aziendale. Dal decreto di archiviazione risulta infatti che "gli amministratori pro tempore hanno bypassato completamente i controlli e le procedure aziendali interne, effettuando plurimi incontri – in tempi e modalità del tutto ignoti agli organi societari – con l'intermediario dell'accordo corruttivo e facendo fronte ai pagamenti richiesti attingendo a proprie disponibilità finanziarie". Il provvedimento prosegue sottolineando come "nulla avrebbero potuto verificare gli organi societari – che peraltro avevano ben approfondito e valutato la situazione, ottenendo riscontri rassicuranti – e, pertanto, nulla può essere addebitato all'ente sotto il profilo dell'astrattamente rilevante «mancato controllo»". In particolare è emerso che:

  • i rapporti tra gli amministratori ed i professionisti dello studio che han fatto da intermediari erano risalenti nel tempo e del tutto personali;

  • la difesa nella vicenda tributaria che aveva interessato la società era stata affidata ad altro professionista che non aveva alcun legame con lo studio coinvolto negli episodi corruttivi;

  • i risultati di detta attività professionale erano stati comunicati alle articolazioni aziendali e, in particolare, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza;

  • gli incontri tra i soggetti coinvolti negli episodi corruttivi erano avvenuti in via del tutto informale, senza alcun coinvolgimento degli organi sociali dell’ente;

  • la decisione e gli accordi circa il pagamento del pubblico ufficiale erano stati fatti in assoluta autonomia dagli amministratori senza implicazioni di altre funzioni societarie;

  • le somme in contanti utilizzate nella vicenda in esame provenivano da “personali disponibilità” dei due amministratori.

A seguito dei fatti oggetto del procedimento penale i due amministratori avevano rassegnato le dimissioni dalla cariche ricoperte in azienda e la società aveva nominato un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione del tutto estraneo alla vicenda. Alla luce di tutto quanto sopra era quindi evidente l’assoluta estraneità della società agli episodi corruttivi. Ma vi è di più. Agli occhi degli organi societari la vicenda tributaria era stata:

  • affidata ad un professionista di fiducia da anni della società che aveva presentato una memoria difensiva avverso l’accertamento fiscale;

  • analizzata dal Collegio Sindacale, che aveva predisposto una relazione sulla vicenda con contestuale accantonamento fondo imposte di un importo pari alla somma individuata in sede di accordo transattivo con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate;

  • valutata dall’OdV.

Per gli organi societari quindi la situazione risultava correttamente esaminata e gestita. È stata così dimostrata l’insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell’ente. 5. CONCLUSIONI La Procura della Repubblica di Como è dunque giunta a ritenere sussistenti nel caso di specie tutte le condizioni previste dall’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, quali l'efficace adozione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, essendosi la società munita di un OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e, infine, dovendosi ritenere la commissione del reato frutto dell'elusione fraudolenta da parte dei vertici dell'ente. Tali evidenze hanno portato all'archiviazione della posizione della società riconoscendo così l’importanza dell’efficace attuazione del Modello e del corretto e costante operato dell'Organismo di Vigilanza. Ilaria Tolio




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