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Cassazione n. 34943/2022.

La Suprema Corte torna su due temi importanti: la delega di funzioni conferita con procura speciale e gli autori del reato presupposto in correlazione con l’argomento dell’operatività del Modello organizzativo.


Sulla delega e sulle responsabilità che non richiedono la delega.


La Suprema Corte ha avuto modo di rimarcare che è diffusa l’opinione che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente da una delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall’investitura o dal fatto.

La delega è invece qualcosa di diverso: essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono propri del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, come il D.Lgs. 81/08 ha chiarito, un obbligo di vigilanza “alta” a carico del delegante.


Sugli autori del reato presupposto in correlazione con l'argomento dell'operatività del Modello organizzativo.


Il tema relativo agli autori del reato presupposto va trattato in stretta correlazione con l’argomento dell’operatività del Modello organizzativo.

Si osserva che il testo normativo, rispettivamente agli articoli 6 e 7, opera una netta distinzione a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale o da un sottoposto, così rimandando all’articolo 5 comma primo lettera a) e b).

La norma citata definisce soggetti apicali le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, e soggetti sottoposti coloro che sono appunto sottoposti alla direzione o alla vigilanza di costoro.


La conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 34943/2022.


Non può affermarsi fondatamente che la delega determini nel delegato una relazione di immedesimazione organica, sì da riferire a xxx le funzioni gestorie richieste dall’articolo 5 lettera a) quale ineluttabile conseguenza della procura.

In sostanza, il delegato non viene riconosciuto quale soggetto apicale ai sensi dell’articolo 5 lettera a), bensì la sua azione avrebbe dovuto essere ricondotta all’ipotesi di cui all’articolo 5 lettera b) stesso testo, e cioè ai soggetti sottoposti al controllo e alla direzione di un soggetto apicale.

Non può quindi costituire elemento sintomatico della costituzione di una posizione verticistica, ovvero direzionale, lo strumento delineato dall’art. 16 D.Lgs. 81/08 che attiene al diverso ambito della delega di funzioni nel settore della prevenzione dei rischi in ambito lavorativo, che non determina il trasferimento della funzione datoriale, nella sua accezione gestionale e di indirizzo, né di regola, la costituzione di una posizione verticistica, ma risulta strutturato per sollevare il datore di lavoro da singoli incombenti in materia di sicurezza nel limitato ambito delle funzioni trasferite.


La sentenza è in allegato.

cass-pen-2022-34943
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