Aggiornato il: 29 giu 2020
“Quando si procede alla nomina dell’OdV, è bene tenere a mente l’autonomia decisionale, nonché libertà di autodeterminazione e di azione che deve caratterizzare tale figura, in altri termini, l’assenza di soggezione ai vertici, nonché il mancato svolgimento di funzioni operative”.
E’ ormai noto a tutti gli operatori del settore, ma utile a mio avviso ricordare, il principio per cui l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza è un requisito del Modello, e pertanto uno strumento di difesa dell’Ente in caso di contestazioni di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.
Cosa ci insegna il D.Lgs. 231/2001, in parallelo al D.Lgs. 81/2008 all’articolo 30.
Il testo di Legge, al combinato disposto degli articoli 6 comma primo lettera b), e 7 comma quarto, statuisce infatti che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli, nonché curare il loro aggiornamento, spetta ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Per dimostrare l’efficace attuazione del Modello è richiesta una verifica periodica dello stesso, con la conseguente modifica in caso di significative violazioni delle prescrizioni o intervento di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività aziendale.
Quanto al tema specifico della salute e sicurezza sul lavoro, e quindi Parte Speciale del Modello dedicata ai reati di cui all’articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001, il Legislatore al comma quarto del noto articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, chiarisce che il Modello organizzativo debba prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
L’autonomia dell’OdV, anche e soprattutto nel periodo di emergenza che stiamo attraversando.
Emerge pertanto chiaramente l’importanza dell’autonomia dell’ODV quale condizione di efficacia del Modello, anche e soprattutto nel periodo di emergenza che stiamo attraversando, momento storico in cui certamente numerosi e non così chiari e ben delineati sono i compiti che l’Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere nell’ambito dei controlli sulle iniziative intraprese per contenere i rischi di contagio (a tale riguardo, senza approfondire in tale sede, a puro scopo di riflessione: è obbligatoria un’automatica revisione del Modello, o è sufficiente una verifica sulla costante idoneità delle misure in esso previste?).
La lezione della sentenza Thyssen e gli strumenti per dimostrare l’autonomia dell’OdV.
In che modo poter dimostrare, concretamente, il requisito di autonomia dell’ODV?
Mi permetto, a tale riguardo, di ricordare, tra le righe, la conclusione della celebre sentenza Thyssen, ovvero, senza autonomia dell’ODV, non può esservi alcun esonero di responsabilità per l’Ente.
Ne consegue che, per rivestire in maniera corretta, e quindi efficace, il ruolo di garante del Modello, anche a livello di organigramma aziendale, senza dubbio, l’ODV deve essere autonomo, e quindi individuato in una casella a parte, a sé stante, non al di sotto, né in parallelo ai vertici aziendali, quali CdA/AU o dirigenti con deleghe.
Fondamentale ai fini di dimostrazione del requisito di autonomia è poi la dotazione dell’ODV di specifico ed apposito budget di spesa, definito contestualmente alla nomina dell’Organismo di Vigilanza, budget da non confondere con il compenso dell’ODV.
Tale figura, infatti, deve essere libera di poter incaricare consulenti tecnici e specialisti per eventuali verifiche/aggiornamenti di sezioni specifiche del Modello, o procedure sottostanti (a titolo di esempio, l’ODV, in caso di infortunio sul lavoro superiore ai quaranta giorni, se dotato di budget, è libero di incaricare un consulente esperto di salute e sicurezza sul lavoro, dandogli l’incarico di verificare/revisionare le procedure del sistema di gestione la cui violazione o incompletezza può avere causato o concorso a causare l’infortunio).
Anche le modalità di svolgimento degli audit e verifiche in Azienda sono esplicative e rappresentative dell’autonomia dell’ODV.
L’Organismo di Vigilanza, infatti, deve essere libero di effettuare gli accessi a sorpresa o su calendarizzazione, audit a sorpresa o programmati, come meglio ritiene, a propria discrezionalità, a seconda delle esigenze specifiche del Modello, nel preciso momento storico di riferimento.
La professionalità di chi riveste il ruolo di ODV deve ispirare e guidare l’attività ispettiva, che non può certamente comportare un rallentamento dell’attività aziendale, ma deve essere svolta con l’obbiettivo principale di mantenere il Modello efficace, e quindi difendibile in un eventuale giudizio.
Non è facilmente dimostrabile il requisito di autonomia di un ODV che è dirigente responsabile del settore sicurezza, o membro del Consiglio di Amministrazione, anche se sprovvisto di deleghe, tenuto in quanto tale a controllare il suo stesso operato.
Sarebbe infatti troppo evidente la contraddittoria funzione di controllore e controllato, e verrebbe certamente meno l’autonomia del controllore, coincidendo di fatto con la persona fisica del controllato.
Il Modello da costo a investimento.
Dunque, per non correre il rischio di vedere compromessa l’effettività del Modello, nel momento di nomina dell’ODV, è importante tenere a mente l’autonomia decisionale nonché libertà di autodeterminazione e di azione che deve caratterizzare tale figura, in altri termini, l’assenza di soggezione ai vertici, nonché il mancato svolgimento di funzioni operative.
Rappresentando il Modello in un momento iniziale certamente un costo per l’Azienda, è bene renderlo un investimento, e quindi spendibile un domani con successo avanti all’Autorità Giudiziaria in difesa della Società.
Carlotta Gribaudi
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