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I reati di contrabbando: una novità da non sottovalutare nel Modello.



Dopo avere letto nel fine settimana un interessante articolo sulla rivista Internazionale, a firma di MonirGhaedi, una giornalista iraniana, curato con le splendide fotografie di Abbas Bahrami, fotografo curdo iraniano, articolo in cui l’autrice racconta quello che affrontano i corrieri per trasportare le merci dei trafficanti tra il Kurdistan iraniano e l’Iraq, sfidando il gelo e le guardie di frontiera, mi accingo a spendere qualche considerazione sul recente intervento del Legislatore in tema di contrabbando, anche perché, quale OdV, ho già ricevuto delle segnalazioni sull’argomento.



“in veste di OdV, sulla casella di posta, ho ricevuto nell’ambito dei flussi informativi la prima segnalazione in materia di contrabbando, per un caso di omesso pagamento di dazi doganali su un’importazione dalla Corea del Sud, nonché mi è stato posto un quesito sulle modalità di verifica dell’affidabilità degli spedizionieri”.




Premessa.



Il D.Lgs. 75/2020, oltre ad avere ampliato il novero dei reati tributari e dei reati contro la Pubblica Amministrazione presenti nell’elenco dei “reati presupposto”, ha inserito anche i reati di contrabbando, tramite l’articolo 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.


Il termine contrabbando indica l’offesa diretta contro gli interessi finanziari dello Stato e degli enti pubblici minori, cioè il delitto fiscale che si compie in evasione dei dazi e delle imposte di produzione e consumo (Azzali, voce “contrabbando doganale”, in Enciclopedia del diritto, vol. IX, Milano, 1961, 679).


Come argomentato dall’Avv. Antonio Salvatore, nell’articolo “I delitti di contrabbando: il conflitto tra depenalizzazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (Rivista231, n. 4/2020), “la perpetrazione di un illecito di contrabbando si ripercuote sulle finanze comunitarie, a seguito dell’istituzione di un’unione doganale comune a tutti gli Stati membri: invero, i dazi doganali costituiscono una risorsa propria dell’Unione Europea e come tali concorrono al finanziamento del bilancio eurounitario. Per rendersi conto della portata del fenomeno, basti pensare che, secondo le stime dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il commercio delle sole sigarette causa, ogni anno, perdite finanziarie pari a dieci miliardi di euro al bilancio dell’Unione e dei suoi stati membri”.



Il nuovo articolo 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.



L’articolo citato, in relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR n. 43 del 1973, prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria fino a duecento quote.


La sanzione è prevista fino a quattrocento quote qualora i diritti di confine dovuti superino centomila euro.


Sono inoltre applicate all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 comma secondo, lettere c), d), e), quindi, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, la perdita di sussidi, finanziamenti, agevolazioni ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi.


L’inserimento dei reati di contrabbando nell’elenco dei “reati presupposto” 231 comporta per le Società che intrattengono rapporti con i paesi extra UE la necessaria valutazione dell’idoneità del proprio Modello organizzativo, se adeguato rispetto alla novità normativa, sia sotto il profilo di risk assessment, che sotto il profilo di risk management.


Anche gli Organismi di Vigilanza, alla luce della novità normativa, sono tenuti a riesaminare la procedura dei flussi informativi, per valutare eventuali integrazioni alle informazioni trasmesse ad esempio nell’ambito del ciclo passivo, in particolare per quanto concerne i rapporti con i fornitori extra UE.


Gli interventi del Legislatore sul contrabbando:


il DPR 43/1973, il D.Lgs. 8/2016, il D.Lgs. 75/2020.



Il D.Lgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione aveva previsto la depenalizzazione di molti reati puniti con la sola pena pecuniaria.


Pertanto, tutti i reati in materia di contrabbando puniti solo con la pena pecuniaria erano stati trasformati in illeciti amministrativi.


Il D.Lgs. 75/2020, che ha introdotto i reati di contrabbando nel catalogo 231, ha previsto una modifica al D.Lgs. 8/2016 prevedendo che la depenalizzazione non si applichi ai reati di cui al DPR 43/1973 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad Euro 10.000,00 (illuminante sull’argomento è il contributo di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino, “La complessa sorte dei reati doganali e la responsabilità degli enti: “un inammissibile modo di legiferare ha contrassegnato di recente la materia dei reati doganali, con riferimento alle previsioni incriminatrici presenti negli artt. 282 e ss. del DPR 43/1973. Tale normativa era stata interessata appena cinque anni fa da un importante intervento di riforma, giacchè a seguito del D.Lgs. 8/2016 la gran parte degli illeciti in materia di contrabbando era stata oggetto di depenalizzazione, salva la permanenza di alcune residuali ipotesi e cioè il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui al comma 1 dell’art. 291 bis e il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all’art. 291 quater del citato decreto n. 43” in Rivista231, Interventi, marzo 2021).



Gli illeciti di contrabbando che rilevano ai fini della responsabilità 231.



Ne consegue che, ad oggi, gli illeciti di contrabbando che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono i delitti disciplinati nel DPR 43/1973 qualora siano puniti con la pena della reclusione ed i diritti di confine evasi superino Euro 10.000,00.


Pertanto, l’introduzione della responsabilità amministrativa ex decreto 231 anche in caso di contrabbando doganale sposta il controllo dei movimenti transfrontalieri dentro le Aziende.


Alle imprese, produttrici o distributrici di beni con rapporti extra-Ue, è richiesto un percorso di consapevolezza per la mitigazione del rischio attraverso verifiche della supplychain e della logistica, dei processi aziendali, da recepire nel Modello organizzativo. Particolare attenzione dovrà essere data ai tipi di operazioni, al quantum daziario, alla categoria merceologica, ed alla certificazione di operatore economico autorizzato rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.



Le attività sensibili e gli strumenti di controllo: verifiche e protocolli.



Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, per non correre il rischio di vedere compromessa l’effettività del Modello, tra le attività sensibili da monitorare ed attenzionare segnalo, a titolo di esempio, l’importazione di merci da paesi extracomunitari, ovvero il ciclo passivo (merce importata senza i dovuti controlli, merce senza attinenza con quanto inserito in bolletta doganale), il processo di individuazione e selezione degli spedizionieri, il processo di approvvigionamento delle materie prime, e soprattutto il processo di conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.


Quali esempi di strumenti di controllo, di interesse anche per gli OdV ai fini di una corretta attività di vigilanza, annovero la verifica sull’esistenza di un’anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata, puntuali controlli su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità, nonché verifiche circa l’effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri, l’individuazione ed esame preventivo delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto, il confronto con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci, ed anche il confronto costante con professionisti esperti nel settore.


Particolare attenzione dovrà pertanto essere rivolta all’attuazione di procedure blindate, fondamentali per la tutela della Società, e gli Organismi di Vigilanza, nel corso dei propri audit di controllo sull’efficace attuazione del Modello, saranno tenuti a confrontarsi con l’area logistica, dove avviene il controllo di qualità, tecnico e documentale delle merci, nonché con l’area amministrativa, per la corretta applicazione di dazi, pagamenti, accise, e dovranno peraltro verificare l’eventuale necessità di aggiornamento del Modello, con una parte speciale ad hoc, e di implementazione delle procedure, quale la procedura dedicata al ciclo attivo e passivo, che solitamente è allegata alle parti speciali reati contro la Pubblica Amministrazioni e reati tributari.




Avv. Carlotta Gribaudi di Legale231



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