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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: MODELLO 231 SEMPLIFICATO PER LE PICCOLE IMPRESE

Aggiornato il: 29 giu 2020

Premessa Tra gennaio e dicembre 2019 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL sono state 641.638 (+0,1% rispetto allo stesso periodo del 2018), delle quali 1.089 con esito mortale (44 in meno rispetto alle 1.133 del 2018, -3,9%). Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel 2019 sono state 61.310, 1.725 in più rispetto al 2018 (+2,9%) (https://dati.inail.it/opendata/default/Qualidati/index.html). Pur non potendo negarsi, negli ultimi anni, una crescente attenzione al tema, tali dati dimostrano come una cultura della sicurezza diffusa tra tutti i livelli aziendali ed una migliore organizzazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione siano quanto mai auspicabili.


Le conseguenze pregiudizievoli dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale per l’ente.


È noto a tutti che l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale possono comportare, per il datore di lavoro persona fisica, conseguenze negative sia sul piano amministrativo che su quello penale.


Occorre però ricordare che della morte o delle lesioni del lavoratore riconducibili alla violazione della normativa prevenzionistica, ne può rispondere anche la persona giuridica.


Ai sensi dell’articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001, infatti, l’ente può essere chiamato a rispondere per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, se commessi nel proprio interesse o vantaggio.


La responsabilità dell’ente si sostanzia in una colpa di organizzazione fondata sul rimprovero per non aver adottato le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti dal catalogo 231 di omicidio e lesioni personali colpose conseguenti a violazioni antinfortunistiche.


E, in caso di condanna, le conseguenze per l’ente sono altamente pregiudizievoli: aldilà del danno reputazionale, la sanzione pecuniaria può raggiungere l’importo massimo di € 1.549.270 (in caso di omicidio colposo) e di € 250.000,00 (nel caso delle lesioni personali colpose).


A questa si aggiungono le sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata massima di un anno, in caso di omicidio colposo, e di sei mesi, nell’ipotesi di lesioni personali.


Effetti potenziali gravissimi che possono mettere a dura prova la sopravvivenza dell’ente.


L’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.


Il D.Lgs. 231/2001, all’articolo 6, ha tuttavia previsto che la società possa andare esente da responsabilità e quindi evitare l’applicazione delle pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive qualora abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


L’unico strumento quindi che l’azienda dispone per poter dimostrare di avere fatto il possibile per evitare la commissione del reato è la realizzazione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo, nonché la nomina di un Organismo di Vigilanza che monitora sul rispetto del primo.


Naturalmente “per potersi salvare” non è sufficiente che l’ente adotti un modello astratto e “preconfigurato”.


Occorre innanzitutto che lo stesso sia costruito sulla concreta realtà aziendale e quindi coerente e correlato con la natura e le dimensioni della struttura organizzativa nonché con le peculiarità della attività svolta. In secondo luogo tale Modello deve essere efficacemente attuato attraverso l’adozione di adeguati protocolli di prevenzione dei reati, la nomina di un Organismo chiamato a vigilare sul funzionamento, osservanza e adeguatezza dello stesso, la previsione di un sistema di flussi informativi, l’organizzazione di costanti attività informative e formative e l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.


Il legislatore nel Decreto 231 non fornisce l’indicazione dettagliata dei requisiti che deve possedere il Modello affinché possa avere efficacia esimente della responsabilità delle persone giuridiche, limitandosi ad elencare quelle che sono le caratteriste ed esigenze essenziali.


Il Modello di gestione e organizzazione della sicurezza sul lavoro


Tuttavia, nel caso della salute e sicurezza sul lavoro, all’articolo 30 del T.U. 81/2008, troviamo le descrizione puntuale dei requisiti minimi e delle regole cautelari affinché il Modello possa essere considerato efficace con riferimento alla prevenzione dei reati di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/01 e possa evitare all’ente le gravi conseguenze sanzionatorie nel caso di morte o lesioni del lavoratore.


Se ad oggi l’adozione del “Modello 231” non è obbligatoria (pur esistendo progetti di legge in tal senso per determinate categorie di enti), è chiaro come tale scelta, in ragione dei plurimi effetti benefici e premianti, sia fortemente raccomandabile.


Posto che il rischio commissione di reati nella materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, seppur in misura lieve, può rinvenirsi in qualsiasi realtà aziendale, sia essa di piccole, di medie o di grandi dimensioni, al giorno d’oggi, in ottica cautelativa e preventiva rispetto alle gravi sanzioni che ne possono derivare, è di fondamentale importanza investire nella sicurezza attraverso l’organizzazione e l’adozione di un sistema di legalità aziendale come quello proposto dal legislatore nel Decreto 231 e nel Testo Unico 81/2008.


Tale suggerimento deve ritenersi valevole anche per le imprese di piccole dimensioni.


Se è vero che l’adozione di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e la nomina di un Organismo di Vigilanza per una piccola impresa possono apparire onerose non solo da un punto di vista economico, ma anche per la complessità della normativa e per gli oneri organizzativi che ne conseguono, è da sottolinearsi come in questi quasi vent’anni di applicazione del Decreto, numerose sono le PMI che hanno subito “procedimenti 231”.


Soffermandosi soltanto sui costi connessi all’attuazione ed implementazione del Modello, spesso si sottovalutano i numerosi benefici derivanti dalla sua adozione, che, nel lungo periodo, ripagano ampiamente l’investimento iniziale.


E non è chi non veda come è proprio la piccola impresa quella che potrebbe avere maggiori difficoltà a “superare” una condanna 231.


Procedure semplificate per le piccole imprese.


Al fine di agevolare queste categorie di enti nell’adozione dei Modelli organizzativi e rafforzare la diffusione di una cultura imprenditoriale particolarmente attenta alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sono state elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, così come previsto dallo stesso art. 30 del T.U., delle procedure semplificate.


L’allegato “Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)” al D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce infatti alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.


Modello semplificato di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro per le micro e piccole imprese.


Tali indicazioni operative sono state da ultimo recepite nella PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 83:2020 “Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese[1] pubblicata in data 8 maggio 2020.


Tale documento fornisce gli indirizzi organizzativi ed operativi utili ai fini dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOG) da parte delle micro e piccole imprese che operano nei diversi settori produttivi.


Il documento si rivolge ai datori di lavoro che intendono adottare un MOG aziendale al fine di migliorare i livelli di sicurezza dei lavoratori, fornendo indicazioni semplificate che tengano conto della struttura e dell’organizzazione aziendale, delle modalità di lavoro e delle specifiche esigenze delle micro e piccole imprese.


Viene quindi offerto alle micro e piccole imprese un meccanismo semplificato che aiuta le stesse nell’adozione di una struttura organizzativa adeguata che possa garantire una efficacia esimente dai reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001.


La prassi di riferimento individua quindi una serie di modalità organizzative e di procedure per l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 30, commi 1-4 del D.Lgs. 81/2008.


E per le imprese che abbiano già adottato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è prevista la possibilità di integrare i contenuti di tale sistema aziendale per sviluppare un MOG valido ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.


La Prassi di riferimento in particolare definisce:


· la politica aziendale;


· l’organigramma delle figure professionali aziendali relative alla salute e sicurezza sul lavoro;


· l’attività di valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;


· le attività organizzative relative alla gestione delle emergenze e del primo soccorso;


· la gestione degli appalti;


· l’attività di sorveglianza sanitaria;


· l’attività di informazione e formazione dei lavoratori;


· il rispetto degli standard tecnico-strutturali per il mantenimento delle certificazioni di conformità di macchine, attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;


· l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;


· l’attività di vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni sulla sicurezza;


· le verifiche periodiche dell’applicazione ed efficacia delle procedure adottate;


· la gestione e la custodia della documentazione relativa al MOG;


· l’articolazione delle funzioni che competono a ciascuna figura aziendale nell’ambito del MOG;


· un sistema disciplinare di sanzione dei comportamenti inadempienti, elusioni e violazioni del MOG;


· un sistema di controllo sull’attuazione del MOG e suo mantenimento nel tempo;


· la cadenza delle riunioni sulla sicurezza e consultazione con gli RLS.


Le micro e piccole imprese possono quindi valutare l’opportunità di adottare volontariamente un MOG secondo la prassi di riferimento, anche adattando i contenuti della stessa prassi in relazione alla loro specifica articolazione aziendale, alle esigenze organizzativo-produttive e alla particolare organizzazione del lavoro.


I vantaggi conseguenti all’adozione del Modello 231.


E’ utile ricordare che numerosi sono i vantaggi che conseguono all’adozione di un Modello ex D.Lgs. 231/2001:


· miglior «rating di legalità» ed accesso agevolato a finanziamenti pubblici e credito bancario;


· finanziamenti INAIL ex art. 11 D.Lgs. 81/2008;


· riduzione del tasso medio di tariffa INAIL;


· criterio imprescindibile per la partecipazione a determinati bandi di gara;


· ecc.


Si ricordano inoltre gli incentivi Inail (Bandi ISI INAIL) che includono, tra i progetti finanziabili, quelli per l’adozione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.


I benefici derivanti dall’adozione di un modello sono quindi indubbi e certamente ripagano, nel lungo periodo, lo sforzo economico collegato all’attuazione dei presidi organizzativi dettati dal D.Lgs. 231/2001.


[1] Le Prassi di Riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea” previsti dal Regolamento UE n. 1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI. Le Prassi di Riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni dalla loro pubblicazione, termine entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure sono ritirate. La Prassi di Riferimento UNI/PdR 83:2020 non è una norma nazionale, ma un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n. 1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra UNI e Provincia Autonoma di Trento.


Ilaria Tolio



Prassi di riferimento_UNIPdR 83_2020
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